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06 marzo 2008, ITALIA OGGI
Beni culturali liberi. Immagini
riproducibili su web e carta
Libera riproduzione su Internet o su carta,
purché non a scopo commerciale, per le immagini dei beni culturali
italiani, come le opere conservate nei musei.
Il decreto legislativo che riforma il codice
dei beni culturali (dlgs 42/2004) ha ricevuto ieri i pareri
favorevoli delle commissioni di Camera e Senato e ora, per l'ultimo
passaggio in consiglio dei ministri, manca solo quello della
commissione ambiente di Palazzo Madama, previsto per oggi.
Ma la Camera ha dato il suo via libera al testo
messo a punto dal ministero guidato da Francesco Rutelli
subordinandolo a un'importante modifica: la liberalizzazione
dell'uso non commerciale delle immagini dei beni culturali come,
appunto, le opere conservate nei musei.
Come ha spiegato nella sua relazione Pietro
Folena, presidente della commissione, la formulazione attuale
prevede per l'uso delle immagini una speciale concessione da parte
del museo, cosa che ha costretto per esempio Wikipedia a cancellare
le foto dei quadri conservati nei musei italiani “un danno di
immagine per l'Italia e le sue istituzioni culturali”, ha
dichiarato.
La formulazione proposta dalla commissione
cultura della Camera, dunque, consente invece il libero uso delle
immagini dei beni culturali, prevedendo l'autorizzazione solo nel
caso in cui sia richiesto un intervento diretto da parte
dell'autorità che ha in affidamento il bene stesso.
Libera riproduzione di immagini su Internet o
su carta purché non a scopo commerciale, mentre rimane fermo il
pagamento di un canone nel caso di usi commerciali (ad esempio la
realizzazione di guide turistiche).
Un via libero all'unanimità è arrivato anche
dalle commissioni cultura e ambiente del Senato.
"Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto", ha
commentato il presidente della commissione cultura Vittoria Franco (pd)
che insieme a Francesco Ferrante (Pd) della commissione ambiente
auspicano l'immediato e definitivo passaggio in Consiglio dei
Ministri.
Tra le novità previste dal decreto legislativo
che corregge il codice dei beni culturali (dlgs 42/2004) è prevista
un'autorizzazione doc degli interventi sul paesaggio.
Attualmente le Soprintendenze rivestono un
ruolo marginale essendo loro consentito un mero controllo di
legittimità successivo sull'autorizzazione rilasciata dai comuni, ma
in futuro dovranno emettere un parere vincolante preventivo sulla
conformità dell'intervento ai piani paesaggistici e ai vincoli così
rafforzando la tutela del paesaggio.
Inoltre, viene meglio delineata la figura del
restauratore e disposto che l'archivio della presidenza del
consiglio torni negli archivi di Stato.
Beni Culturali. Si punta a un più efficace
coordinamento tra disposizioni comunitarie, accordi internazionali e
normativa interna per assicurare il controllo sulla circolazione
internazionale dei beni appartenente al patrimonio culturale
specificando che questi non sono assimilabili a merci.
Salvaguardia potenziata del patrimonio
culturale immobiliare di proprietà pubblica nell'ipotesi di
dismissione o utilizzazione a scopo di valorizzazione economica
mediante il ripristino dell'impianto normativo del dpr n. 2(8?)3 del
2000 allo scopo di scongiurare la dispersione di immobili pubblici
di rilevanza culturale e previsione di una clausola risolutiva
automatica degli atti di dismissione per il caso di mancato rispetto
delle nuove regole.
Paesaggio. Le modifiche alla parte terza del
Codice riguardante il paesaggio, anche sulla scorta della sentenza
14 novembre 2007 n. 367 della Consulta, formulano una nuova
definizione di «paesaggio», adeguata ai principi della Convenzione
europea ratificata nel 2004, nonché alle finalità di tutela del
Codice.
Viene ribadita la priorità della pianificazione
come strumento di tutela e di disciplina del territorio. Pur
rientrando la redazione del piano tra le competenze delle regioni è
riconosciuta al ministero dei beni culturali la partecipazione
obbligatoria alla elaborazione congiunta con le regioni di quelle
parti del piano che riguardano beni paesaggistici.
La finalità è anche quella di eliminare, data
la certezza delle regole, un inutile e ad oggi cospicuo contenzioso
sulle autorizzazioni richieste attualmente in base all'insussistenza
di regole.
Abbreviato il termine che le Soprintendenze
hanno a disposizione per emettere il parere sulle autorizzazioni
paesaggistiche, portato da sessanta a quarantacinque giorni.
Scaduto tale termine, viene indetta una
conferenza di servizi nell'ambito della quale il soprintendente ha
ancora 15 giorni per emettere il proprio parere.
In mancanza, decide la regione o il comune
delegato. La delegabilità ai comuni del potere di autorizzazione è
limitata ai casi in cui i comuni dispongano di adeguati uffici
tecnici. Viene introdotto l'obbligo di rivedere entro un anno i
vincoli esistenti, allo scopo di specificare le regole che devono
essere osservate in virtù del vincolo (inedificabilità assoluta,
ovvero edificabilità entro limiti e con prescrizioni precise e
certe).
Viene prevista l'istituzione di un'apposita
struttura tecnica presso il ministero beni culturali incaricata di
assistere i comuni e di intervenire quando necessario direttamente,
per la demolizione degli ecomostri (la Finanziaria 2008 stanzia 15
milioni di euro all'anno a partire dal 2008 per gli interventi di
recupero del paesaggio).
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