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SPECIALE
All'ill.mo
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI
MONTEPULCIANO
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I
sottoscritti, Romagnoli Stefano, Pellegrini Giancarlo, e De
Ieso Vito
ESPONGONO
quanto segue:
Da alcuni anni (9),
conduciamo un'azione, “fino
ad oggi svoltasi in termini esclusivamente stragiudiziali”,
nei riguardi della Soprintendenza
Archeologica locale, al fine di vederci attribuire i "riconoscimenti
e meriti" di cui al D.Lgs.
29.10.1999 n. 490 (già L. 1089/39), in
relazione alle scoperte, (nel territorio di Sarteano) , di parecchie sepolture Etrusche, di altissimo
interesse storico etnico, artistico, ed archeologico,
oggi ben visibili (dopo gli ultimi scavi).
La vicenda è per altro già nota a
Codesta PROCURA in quanto, per altri aspetti, (la Stessa) ha già formato oggetto di un procedimento penale
(il n. 293/96) chiusosi con decreto di
archiviazione del 24.2.1996, dopo l’esecuzione di vari sopralluoghi ai quali erano presenti anche i
maggiori esponenti delle varie autorità preposte compreso l’Ispettore
onorario della locale Soprintendenza.
Nessun accenno di
“riconoscimento ne merito” ci è stato
dato ad oggi, nonostante, le attività di scavo (ultimamente intraprese in località
“Pianacce”) dal Gruppo Archeologico di Sarteano, stiano riportando alla luce importanti
sepolcri e materiali archeologici,
rinvenuti nei punti esatti a suo
tempo da noi indicati, e tutti documentati, prova di tali (scoperte, individuazioni, e segnalazione), è contenuta
anche nella copiosa documentazione agli atti del procedimento archiviato presso
codesta Procura di Montepulciano).
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OGGETTO DELL'ESPOSTO:
Di seguito sono riportate alcune righe,
tratte dal documento (allegato n°1)
con il quale la Soprintendenza
risponde, a l’ultima nostro sollecito
di “riconoscimenti e meriti”,
tali documenti sono pervenuti per conoscenza, sempre anche a Codesta Spettabile
Procura di Momtepulciano.
Ad un
ulteriore nostro sollecito, inviato alcuni giorni fa, la Soprintendente
Toscana ci risponde con una lettera inviata a noi tre scopritori; al Sindaco
del nostro Comune; Al ministero B.c di Roma; ed alla Procura della Repubblica di
Montepulciano.
La lettera (ALLEGATA) contiene come
motivazione per la quale, (secondo la Soprintendente) non
ci spetterebbero i meriti ed i riconoscimenti, questa frase:
" secondo
la normativa vigente, il premio di rinvenimento spetta in caso di "scoperta
fortuita" di un bene archeologico mobile o immobile (e non di apposite
ricerche, le quali devono essere sempre e comunque autorizzate preventivamente
dal Ministero ed essere integrate anche dall'autorizzazione scritta dei
proprietari dei terreni ad effettuare ricognizioni sulle loro proprietà"
Con
queste righe, la Soprintendente intende affermare, senza dubbio, che noi abbiamo
fatto: (ricerche Archeologiche non autorizzate sul terreno), è quindi
avremmo commesso un "reato penale", non solo, ma comunicandolo
tramite (lettera raccomandata), anche ad altre sedi.
Mentre, invece,
il decreto di archiviazione della Procura
della Repubblica del 24-02-1996 parla
chiaro: Le indagini preliminari avevano accertato, che in tutta la nostra
vicenda non avevamo commesso nessuno
dei seguenti tipi di reato: "ne
diffusione di notizie false,
esagerate o tendenziose, abuso della credulità popolare, tentativi di truffa e violazione
delle norme per la tutela delle cose d’interesse artistico e storico
(artt.657.56.640.661 C.P e Legge 1 giugno 1939 n. 1089".
Appare dunque chiaro
che tale decreto, smentiva ancor prima
d'oggi, l'accusa di aver effettuato "ricerche Archeologiche non autorizzate",
tutte le nostre ricerche sono state infatti Storiche e Scientifiche,
e sono servite solo ed esclusivamente "(come
conferma anche la Procura nelle sue relazioni)", alla scrittura dei
testi del nostro libro, il quale raccontava dei segreti nascosti nelle terre
del Re Porsenna, avvalendosi soprattutto, dei racconti, storie e leggende di
vecchi abitanti delle campagne Sarteanesi, e di lettura traduzione
ed interpretazione di alcuni testi del Varrone.
Le vere (scoperte
fortuite) sono avvenute, infatti, durante l'elaborazione delle mappe
disegnate su base topografica, e l'individuazione (puramente casuale) delle precise
locazioni delle sepolture in questione, è avvenuta, sul tavolo dove
erano stesi tutti i fogli che avrebbero composto il libro.
L'unica
ricognizione avvenuta sul terreno è stata
quella di una passeggiata innocua, e non certo con l'intento di scrutare e sondare il terreno al
fine di individuare "tombe etrusche", (come invece sembra voler
affermare la nota in questione).
Con tali
affermazioni, (la Soprintendente), a parer nostro, metterebbe in dubbio anche il lavoro svolto dalla Procura in
questione, la quale, smentì tali
"presunti reati" gia nel 1996.
Tale accusa nei nostri confronti, contenuta nella lettera della
Soprintendenza, (inoltrata in diverse sedi) offende gravemente anche la nostra
reputazione.
L’art. 595 del codice penale stabilisce che (chiunque comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione,
è punito con la reclusione fino a un anno. Se l’offesa consiste
nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a
due anni).
Riteniamo, pertanto, (a parer nostro), sia
configurabile tale reato, nella condotta tenuta dalla Soprintendenza Toscana.
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In conclusione: smentendo
tali accuse, fatte nei nostri confronti, chiediamo che:
Codesta Spett. Procura Della Repubblica,
voglia procedere in merito.
Chiediamo infine di essere informati in caso
di richiesta di archiviazione del procedimento.
Con riserva di costituirsi parte civile al
fine di ottenere il risarcimento dei gravi ed ingenti danni sia morali che
materiali, ed economici.
ALLEGATO n° 1
Romagnoli Stefano
Pellegrini
Giancarlo
Vito De Ieso
*
Rassegna stampa sul caso Romagnoli: www.romagnolistefano.com/giornali.htm
Atti dell'esposto al Tribunale Europeo per i Diritti del Cittadino: http://www.romagnolistefano.com/ouropea.htm